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Le Secche della Meloria

Parco Marino delle "Secche della Meloria"

Parco Marino delle   "Secche della Meloria" - Scuola Nautica Delta

Il 6 Aprile 2010 con efficacia dal 21 Aprile 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale che stabilisce l'istituzione dell' Area Marina protetta delle " Secche della Meloria " 
 
L’Area marina delle “Secche della Meloria” è stata suddivisa in tre zone soggette a diverso regime ambientale denominate zona "A" , "B", e "C".

Di seguito riportiamo la carta con le  zone di rispetto ed il relativo regime ambientale di riferimento.

 - Scuola Nautica Delta

Zona A di riserva integrale

a) le attività di soccorso e sorveglianza;
b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
c) le attività di ricerca scientifica debitamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta;

 
 
Zona B di riserva generale

a) le attività consentite in zona A;
b) la balneazione;
c) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dal Faro e dalla Torre
della Meloria, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i
600 metri di distanza dal Faro e dalla Torre della Meloria, esclusivamente in assetto dislocante;
d) l’accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
e) l’accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d’acqua o acquascooter e mezzi similari, e alle
imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;
f) l’accesso, alle imbarcazioni, per dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento;
g) l’accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri e alle visite guidate, autorizzate dal soggetto
gestore;
h) l'ormeggio, ai natanti e alle imbarcazioni, in zone individuate e autorizzate dal soggetto gestore
mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
i) l’ancoraggio, ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e
segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;
j) l’esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia
individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa
data nel registro di ciascuna cooperativa;
k) l’attività di pescaturismo, riservata alle imprese di pesca che esercitano l’attività sia individualmente,
sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei Comuni di Livorno e Pisa, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna
cooperativa;
l) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei
Comuni di Livorno e Pisa;
m) le visite guidate subacquee, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto
gestore e aventi sede nei Comuni di Livorno e Pisa;
n) le immersioni subacquee, autorizzate dal soggetto gestore.

 
Zona C di riserva parziale
a) le attività consentite in zona A e in zona B;
b) l’accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al successivo comma
2;
c) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco compatibilità di cui al successivo
comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati
compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
d) la navigazione a motore ai mezzi di linea e di servizio, a velocità non superiore a dieci nodi;
e) la pesca sportiva con lenza e canna, senza l’utilizzo di nasse, palangari e filaccioni, riservata ai
residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa;
f) la pesca sportiva, esclusivamente con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non
residenti nei Comuni di Livorno, Collesalvetti e Pisa.
g) le immersioni subacquee.
2. Ai fini del presente decreto e della previsione di misure di premialità ambientale nel regolamento di
cui al successivo articolo 6, sono individuate le unità da diporto in linea con uno dei seguenti requisiti di
eco-compatibilità:
a) unità dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
b) natanti e imbarcazioni equipaggiati con motore in linea con la direttiva 2003/44/CE;
c) navi da diporto in linea con gli Annessi IV e VI della MARPOL 73/78;